Unitlinked ad architettura aperta

"Per poter accedere a strumenti di investimento generalmente rivervati a clienti Istituzionali"
La gestione personale del vostro portafoglio mobiliare con i vantaggi e le prestazioni di una polizza vita.
Usufruire legalmente della sicurezza di una "cassaforte" estera a vita intera: un concetto nuovo per la protezione del vostro patrimonio.

VANTAGGI DELL'INVESTIMENTO ALL'INTERNO DELLE POLIZZE IN LIBERA PRESTAZIONI DI SERVIZI

Libertà di scelta dell'investimento

Il cliente può investire in ogni tipo di attivo: fondi comuni, sicav, etf, hedge funds, fondi di diritto estero, managed futures ecc., prodotti di risparmio gestito normalmente riservati a clienti Istituzionali.

Conferimento titoli

Possibilità di conferire all'interno della polizza, tramite traferimento, investimenti già sottoscritti in precedenza: fondi comuni, sicav, azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.

Flessibilità

Nei contenitori assicurativi in libera prestazione di servizi c'è la possibilità di modificare in qualsiasi momento la composizione del portafoglio.

Intestatario

Può esserlo sia la persona fisica (cliente privato) sia la persona giuridica (società)

Soglia di Ingresso contenuta

L'importo minimo di ingresso per le polizze in libera prestazione di servizi varia a seconda delle compagnie di assicurazione, a partire da 50.000€.

Autorevolezza

Possibilità di conferire mandato a soggetti abilitati alla gestione dei patrimoni.

Sicurezza

I denari del contraente vengono depositati in modo totalmente legale e "ufficiale" presso banche estere di primaria importanza.

Frazionamento del rischio

Con un importo contenuto è possibile accedere ad un'ampia diversificazione, accedento nel contempo a prodotti di solito riservati a investitori Istituzionali come hedge funds e menaged futures ecc.

Consapevolezza

Scelta dell'investimento in base al proprio profilo di rischio.

VANTAGGI DELLA POLIZZA IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Protezione del patrimonio (impignorabile, insequestrabile)

Codice civile art. 1923- Codice procedura penale art. 514, 670.

E' una norma in base alla quale tutte le somme che sono dovute dall'assicurazione al beneficiario o al contraente di una polizza non possono essere soggette ad un'azione esecutiva (il pignoramento) o conservativa (sequestro conservativo).

Delocalizzazione degli asset

La polizza prevede ufficilamente il deposito degli asset presso primarie Banche depositarie estere, in paesi dove il segreto bancario è ancora fortemente
presente. Diversificazione anche per rischio "paese".

Esente da tassazione sui proventi per i beneficiari in caso di morte.

La normativa vigente prevede, in caso di decesso dell'assicurato, la totale esenzione da imposte e tasse sui proventi derivanti da una polizza vita.

Prestazioni assicurative in caso di decesso

Il cliente può ottenere una prestazione assicurativa in caso di decesso che può variare dal 101% del valore della polizza al momento del decesso ,ad una percentuale superiore a sua discrezione con il pagamento di un premio aggiuntivo determinato in base alla tabelle di mortalità stabilite dalla compagnia assicurativa.

Discrezione e sicurezza

Possibiltà di intestazione fiduciara della polizza. La fiduciaria agisce in qualità di contraente ed esonera il cliente da ogni dichiarazione fiscale.

Tassazione differita

Nelle polizze stipulate con Compagnie estere operanti in Italia in "LPS" la tassazione delle plusvalenze verrà applicata solo al momento del riscatto.

Tassazione al 12,50%

Qualsiasi asset gestito all'interno della polizza, che non gode di tassazione agevolata, è soggetto alla tassazione ordinaria delle plusvalenze (12,50%)

Mandato di gestione

Il cliente ha la possibilità di beneficiare di un gestore indipendente ed autorizzato, da lui prescelto, che si occupi della gestione degli asset.

Pianificazione successoria

Il contraente, con una seplice comunicazione scritta alla Compagnia Assicurativa, può in qualunque momento variare i beneficiari in caso di morte,
anche scegliendoli al di fuori dell'asse ereditario.

Messa a pegno, a garanzia, cessione

La polizza può essere ceduta in pegno o in garanzia di obbligazioni personali e può essere ceduta a terzi.

 

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